Nel 2026 puoi restare nel regime forfettario solo se i tuoi ricavi o compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro: un euro in più, e dall’anno successivo scatta il passaggio automatico al regime ordinario. È la soglia che, più di ogni altra, decide il destino fiscale di centinaia di migliaia di partite IVA italiane. Capire come funziona — e quando invece conviene restare (o passare) all’ordinario — fa la differenza tra pagare il giusto e pagare troppo.
Se stai per aprire una partita IVA o stai valutando se il forfettario è ancora la scelta giusta per te, questa guida ti spiega requisiti, aliquote, coefficienti di redditività, cause di esclusione e un confronto numerico con il regime ordinario.
Cos’è il regime forfettario
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato pensato per persone fisiche titolari di partita IVA — imprenditori individuali, artigiani, commercianti e liberi professionisti — che rispettano determinati requisiti di ricavi e non rientrano nelle cause di esclusione previste dalla legge (art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014, più volte modificata).
Le caratteristiche principali sono tre:
- tassazione sostitutiva di IRPEF, addizionali regionale e comunale con un’unica imposta calcolata su un reddito determinato in modo forfettario;
- esonero dall’IVA sulle fatture emesse (niente addebito in fattura, niente detrazione sugli acquisti);
- contabilità semplificata, senza obbligo di tenuta dei registri IVA né di liquidazioni periodiche.
Non si tratta di un regime “di nicchia”: nel 2026 riguarda la maggior parte delle nuove partite IVA individuali, proprio per la sua semplicità gestionale.
Requisiti di accesso al forfettario 2026
La soglia di ricavi o compensi
Per accedere o restare nel forfettario nel 2026 devi aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a 85.000 euro. È il limite principale, confermato anche per il 2026 rispetto agli anni precedenti.
Attenzione però a un dettaglio spesso sottovalutato: la soglia non funziona in modo identico su tutta la sua estensione. Esistono due scenari diversi a seconda di quanto sfori:
| Situazione | Conseguenza |
|---|---|
| Ricavi/compensi tra 85.001 e 100.000 euro | Fuoriuscita dal forfettario dall’anno successivo (es. superi nel 2026, esci dal 2027) |
| Ricavi/compensi oltre 100.000 euro | Fuoriuscita immediata, nello stesso anno: devi applicare l’IVA già dall’operazione che ha causato il superamento |
Questo secondo scenario è quello che crea più problemi pratici: se te ne accorgi a dicembre, potresti dover rifatturare con IVA operazioni già emesse in regime forfettario, con tutte le complicazioni del caso.
Il limite sulle spese per lavoro dipendente
Oltre alla soglia di ricavi, non devi aver sostenuto spese per lavoro dipendente, collaboratori o lavoro accessorio superiori a 20.000 euro lordi annui. Un limite che riguarda soprattutto chi ha collaboratori fissi o si avvale di dipendenti stagionali.
Coefficienti di redditività per tipo di attività
Il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi effettivi dai ricavi, come nell’ordinario, ma applicando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività che varia in base al codice ATECO dell’attività svolta (Allegato 2 alla Legge 145/2018):
| Settore di attività (gruppo ATECO) | Coefficiente di redditività |
|---|---|
| Industrie alimentari, manifatturiere, edilizia (10-43) | 86% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio (45-47) | 40% |
| Alloggio e ristorazione, bar (55-56) | 40% |
| Intermediari del commercio (46.1) | 62% |
| Attività professionali, scientifiche e tecniche (69-75) | 78% |
| Attività immobiliari, finanziarie e assicurative (64-68) | 86% |
| Trasporto e magazzinaggio (49-53) | 67% |
| Altri servizi (istruzione, sanità, altre attività economiche, 59-63, 77-82, 85-88, 90-99) | 67% |
Il coefficiente determina quanto del tuo fatturato diventa reddito imponibile: un professionista con coefficiente 78% che fattura 40.000 euro avrà un reddito imponibile di 31.200 euro, indipendentemente da quanto ha realmente speso per svolgere l’attività.
Aliquota sostitutiva: 15% ordinaria, 5% agevolata
Sul reddito imponibile (ricavi × coefficiente, al netto dei contributi previdenziali versati) si applica un’imposta sostitutiva:
- 15% in condizioni ordinarie;
- 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che si tratti di una nuova attività e che tu non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare, e che la nuova attività non sia una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo (salvo il periodo di pratica obbligatoria).
L’aliquota al 5% è probabilmente il vantaggio più concreto per chi apre partita IVA da zero: nei primi cinque anni la tassazione effettiva sul reddito imponibile è quasi simbolica.
Forfettario vs regime ordinario: le differenze pratiche
Contabilità e adempimenti
Nel forfettario non tieni registri IVA, non fai liquidazioni periodiche, non presenti la dichiarazione IVA e non applichi la fatturazione elettronica con gli stessi vincoli di dettaglio previsti per l’ordinario (resta comunque obbligatoria l’emissione della fattura elettronica). Nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria a seconda del volume d’affari) sei tenuto a registri IVA, liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali), dichiarazione IVA annuale e, superate certe soglie, contabilità ordinaria con libro giornale e libro inventari.
IVA
Il forfettario è esonerato dall’IVA: non la addebiti ai clienti in fattura e, di conseguenza, non la detrai sugli acquisti. Nell’ordinario applichi l’IVA sulle vendite e la detrai sugli acquisti, versando periodicamente la differenza tramite modello F24 — un adempimento su cui vale la pena tenersi aggiornati anche sul fronte delle compensazioni tra crediti e debiti fiscali.
Deducibilità dei costi
È la differenza più rilevante nella pratica. Nel forfettario non deduci analiticamente i costi: il coefficiente di redditività li considera già forfettariamente compresi, quindi se hai spese elevate (affitto studio, attrezzature, collaboratori, formazione) rischi di pagare imposte su un reddito superiore a quello reale. Nell’ordinario deduci i costi effettivamente sostenuti e documentati, pagando le imposte solo sull’utile reale.
Contributi previdenziali
I contributi INPS (gestione separata per professionisti senza cassa, oppure gestione artigiani/commercianti) restano dovuti in entrambi i regimi, calcolati sul reddito imponibile determinato secondo le rispettive regole. Chi è iscritto alla gestione artigiani o commercianti e rientra nel forfettario può richiedere una riduzione contributiva del 35% sui contributi dovuti, un’agevolazione facoltativa che va richiesta espressamente all’INPS e che non si applica automaticamente.
Quando conviene il forfettario e quando l’ordinario: un esempio numerico
Prendiamo un consulente informatico (coefficiente di redditività 78%) con 45.000 euro di fatturato annuo e costi documentabili per 18.000 euro (attrezzatura, software, collaboratori occasionali, formazione).
Nel forfettario:
- Reddito imponibile: 45.000 × 78% = 35.100 euro
- Imposta sostitutiva al 15%: circa 5.265 euro (al netto dei contributi previdenziali deducibili, la base si riduce ulteriormente)
- I costi reali di 18.000 euro non contano ai fini fiscali
Nel regime ordinario:
- Reddito imponibile: 45.000 − 18.000 = 27.000 euro
- IRPEF a scaglioni + addizionali su 27.000 euro: l’aliquota media si aggira, a seconda degli scaglioni, tra il 25% e il 30% circa, quindi un carico fiscale indicativo tra 6.750 e 8.100 euro, a cui vanno sommati eventuali costi di tenuta contabilità ordinaria
In questo caso specifico il forfettario resta più conveniente, ma il divario si riduce drasticamente rispetto a un professionista con pochi costi. Se lo stesso consulente avesse costi reali per 30.000 euro (studio con più collaboratori, strumentazione costosa), il reddito imponibile nell’ordinario scenderebbe a 15.000 euro, con un’imposta calcolata sugli scaglioni IRPEF potenzialmente inferiore alla sostitutiva del forfettario calcolata su 35.100 euro. La regola pratica: più i tuoi costi reali si avvicinano o superano quelli “impliciti” nel coefficiente di redditività, più l’ordinario tende a convenire.
Cause di esclusione e decadenza dal forfettario
Non basta rispettare la soglia di ricavi: esistono altre condizioni che escludono l’accesso al regime o ne determinano la decadenza.
Superamento della soglia ricavi/compensi
Come visto, oltre 85.000 euro l’uscita è dall’anno successivo; oltre 100.000 euro l’uscita è immediata, con applicazione dell’IVA già sulle operazioni che hanno causato lo sforamento.
Possesso di partecipazioni societarie
Sei escluso se detieni, direttamente o indirettamente, il controllo di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle esercitate individualmente in regime forfettario. È una causa di esclusione pensata per evitare che il regime agevolato venga usato per “spacchettare” artificiosamente un’attività tra partita IVA personale e società.
Redditi da lavoro dipendente o pensione sopra soglia
Se nell’anno precedente hai percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (compresa la pensione) superiori a 35.000 euro, non puoi accedere o restare nel forfettario. Questa soglia, elevata rispetto al limite ordinario di 30.000 euro, è stata prorogata anche per il 2026 come misura transitoria.
Partecipazione a società di persone o società a responsabilità limitata trasparenti
Sei escluso anche se partecipi contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure a srl in regime di trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR.
Come aprire la partita IVA in regime forfettario
L’apertura pratica segue alcuni passaggi standard:
- Individua il codice ATECO corretto per la tua attività: determina il coefficiente di redditività applicabile e va indicato nella dichiarazione di inizio attività.
- Presenta il modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate (online tramite i servizi telematici, oppure tramite intermediario abilitato) per ottenere il numero di partita IVA, indicando fin da subito l’opzione per il regime forfettario.
- Se svolgi attività d’impresa, la procedura si perfeziona tramite Comunicazione Unica (ComUnica) al Registro delle Imprese, che trasmette contestualmente i dati anche a INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.
- Verifica gli obblighi previdenziali: entro 30 giorni dall’apertura devi iscriverti alla gestione INPS pertinente (artigiani, commercianti o gestione separata).
È bene sapere che l’Agenzia delle Entrate effettua controlli anche a posteriori sui redditi dichiarati dai forfettari, in particolare sulla coerenza tra codice ATECO dichiarato e attività effettivamente svolta: un mismatch può far scattare un accertamento fiscale con conseguente riqualificazione del regime applicabile.
Gli errori più frequenti
- Non ricalcolare la convenienza ogni anno: molti restano nel forfettario per abitudine, senza verificare se con l’aumento dei costi reali il regime ordinario non sia diventato più vantaggioso.
- Sottovalutare l’effetto del superamento immediato a 100.000 euro: chi fattura a ridosso della soglia rischia di dover riemettere fatture con IVA in corsa, con contestazioni verso i clienti già pagati.
- Ignorare il vincolo delle partecipazioni societarie: aprire o mantenere quote di controllo in una srl che opera nello stesso settore della partita IVA fa decadere il regime, spesso senza che il contribuente se ne accorga subito.
- Dimenticare la richiesta di riduzione contributiva del 35%: per artigiani e commercianti non è automatica, va chiesta espressamente all’INPS, e chi non la richiede paga contributi più alti senza motivo.
- Confondere il coefficiente di redditività con la percentuale di tassazione: il coefficiente determina la base imponibile, non l’aliquota — un errore di calcolo comune tra chi apre partita IVA per la prima volta.
In sintesi
- Nel 2026 puoi restare nel forfettario con ricavi/compensi fino a 85.000 euro annui; tra 85.001 e 100.000 euro l’uscita è dall’anno successivo, oltre 100.000 euro è immediata.
- Il reddito imponibile si calcola applicando ai ricavi un coefficiente di redditività specifico per settore (dal 40% all’86%), non sottraendo i costi reali.
- L’imposta sostitutiva è del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni in presenza dei requisiti di nuova attività.
- Il regime ordinario conviene quando i costi reali documentabili si avvicinano o superano quelli “impliciti” nel coefficiente forfettario.
- Partecipazioni di controllo in srl operanti nello stesso settore e redditi da lavoro dipendente/pensione sopra 35.000 euro sono le principali cause di esclusione da verificare prima di scegliere il regime.
- L’apertura partita IVA richiede la scelta corretta del codice ATECO, la presentazione del modello AA9/12 o della Comunicazione Unica e l’iscrizione alla gestione previdenziale competente.
Non sai se il forfettario è ancora la scelta giusta per te?
Scegliere tra regime forfettario e ordinario non è una decisione da prendere una volta sola e poi dimenticare: cambia la tua attività, cambiano i costi, cambiano le soglie normative. Anche le scadenze fiscali del mese possono cambiare a seconda del regime scelto, e sbagliare valutazione oggi significa pagare più tasse del dovuto per anni.
Il team di consulenza fiscale e tributaria di Consulenza Tasse analizza la tua situazione specifica — fatturato, costi reali, prospettive di crescita, eventuali partecipazioni societarie — e ti aiuta a scegliere (o a cambiare) il regime fiscale più conveniente, gestendo anche l’apertura della partita IVA e gli adempimenti collegati.
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Le informazioni contenute in questo articolo hanno finalità divulgativa e sono aggiornate alla normativa vigente al momento della pubblicazione. Ogni situazione presenta specificità che richiedono una valutazione professionale dedicata.
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